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Roma, 8 settembre
2017
Circolare n. 152/2017
Oggetto: Codice della Strada – Controllo del
sovraccarico – Dichiarazione dello speditore – D.M. 6.4.2017 su G.U. n.132 del
9.6.2017.
Con il
provvedimento in oggetto è stata recepita la Direttiva Comunitaria n.2015/719
sui pesi e dimensioni dei veicoli commerciali.
La
novità principale delle nuove disposizioni riguarda i controlli per scoraggiare
il sovraccarico. In particolare è stato previsto che per il trasporto di
container e casse mobili lo speditore debba consegnare una dichiarazione al
vettore indicante il peso del container o cassa mobile trasportati. L’elenco
dei documenti con cui dichiarare il peso sarà individuato con successivo
decreto dal Ministero Infrastrutture e Trasporti che a tal fine ha promosso
prima della pausa estiva un incontro con le associazioni interessate.
Dal
2021 (segnatamente dal 27 maggio 2021), dovrà inoltre essere predisposto dalle
Autorità un piano di controlli sul sovrappeso attraverso sistemi di rilevazione
automatica collocati sulle infrastrutture, ovvero apparecchiature di pesatura
installate a bordo dei veicoli.
Riguardo
le dimensioni, il decreto ha previsto che i veicoli equipaggiati con
dispositivi aerodinamici possano superare la lunghezza massima prevista.
Inoltre è stata esplicitata la definizione di trasporto intermodale, intendendo
per tale il trasporto combinato di uno o più container o casse mobili per una
lunghezza che può arrivare fino a 45 piedi.
Si fa
riserva di tornare sull’argomento non appena il Ministero andrà avanti
nell’individuazione dei documenti per la dichiarazione dello speditore.
Daniela Dringoli |
Allegato uno |
Codirettore |
D/d |
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G.U. n.132 del 9.6.2017
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 aprile 2017
Recepimento della direttiva n. 2015/719 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva n.
96/53/CE,
che stabilisce,
per taluni veicoli
stradali che circolano
nella
Comunita', le dimensioni
massime autorizzate nel
traffico nazionale
ed
internazionale e
i pesi massimi
autorizzati nel traffico
internazionale.
IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione e
del Ministro dei
lavori pubblici 6 aprile 1998.
1. Al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione e del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1,
la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a)
alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M2 ed M3,
e dei loro
rimorchi della categoria O, e dei veicoli a
motore delle
categorie N2 ed N3, e
dei loro rimorchi delle categorie O3
ed O4,
quali definiti nell'allegato
II del decreto
del Ministro delle
infrastrutture
e dei
trasporti 28 aprile
2008 e successive
modificazioni;»;
b) all'art. 2, comma
1:
1) dopo la
definizione: «carico indivisibile», sono inserite le
seguenti:
«combustibili
alternativi», combustibili o fonti di energia che
fungono, almeno
in parte, da
sostituti delle fonti
di petrolio
fossile nella
fornitura di energia per il
trasporto e che
possono
contribuire alla sua decarbonizzazione e
migliorare le prestazioni
ambientali del settore
dei trasporti, che consistono in:
a) elettricita'
consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici;
b) idrogeno;
c) gas naturale, compreso il biometano, in
forma gassosa (gas
naturale compresso - GNC) e liquefatta
(gas naturale liquefatto
-
GNL);
d) gas di petrolio
liquefatto (GPL);
e) energia meccanica
immagazzinata/prodotta
a bordo, incluso
il
calore di scarto;
«veicolo
alimentato con combustibili alternativi», un veicolo a
motore alimentato del
tutto o in parte da un combustibile alternativo
e che e' stato omologato nel quadro della direttiva 2007/46/CE;
«operazione
di trasporto intermodale»:
a) le operazioni di
trasporto combinato,
di cui all'art.
1 del
decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 15
febbraio
2001, e successive modificazioni, che comportano il trasporto di uno
o piu' container o casse mobili, fino a una lunghezza
totale massima
di 45 piedi,
oppure
b) le operazioni di
trasporto che comportano il trasporto di uno o
piu' container o casse mobili,
fino a una lunghezza totale massima di
45 piedi, per vie navigabili interne, purche' il tragitto
stradale
iniziale o finale non
superi 150 km. nel territorio dell'Unione.
La
su menzionata distanza di
150 km. puo' essere
superata per
raggiungere il piu' vicino
terminale di trasporto
idoneo per il
servizio previsto, nel
caso di:
1) veicoli conformi
all'allegato I, punto 2.2.2, lettera a) o
b),
oppure
2) veicoli conformi
all'allegato I, punto 2.2.2, lettera c) o
d),
nel caso in cui
tali distanze siano consentite nello
Stato membro
interessato. Per le operazioni di trasporto intermodale,
il piu'
vicino terminale di
trasporto idoneo di erogazione del servizio
puo'
essere situato in uno
Stato membro diverso da quello
in cui sono
avvenute le operazioni
di carico o scarico;
«speditore»,
un'entita' giuridica o una persona fisica o giuridica
che e' indicata
nella polizza di
carico o in
un documento di
trasporto equivalente,
come una polizza di carico «cumulativa», quale
speditore e/o in nome
della quale o per conto della quale e' stato
concluso un contratto di
trasporto con l'impresa di trasporto;»;
2) al secondo
periodo, le parole: «della direttiva 70/156/CEE»
sono sostituite
dalle seguenti: «del
decreto del Ministro
delle
infrastrutture
e dei
trasporti 28 aprile
2008 e successive
modificazioni»;
c) all'art. 4:
1) al comma 4, il terzo
e il quarto periodo sono soppressi;
2) i commi 6 e 7 sono
abrogati;
d) l'art. 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Gli autoarticolati
immessi in circolazione anteriormente al 1°
gennaio 1991 e che
non sono conformi
alle specifiche di cui
all'allegato I, punti 1.6
e 4.4,
si considerano conformi
a tali
specifiche, ai fini
dell'art. 3, se non superano la lunghezza
totale
di 15,50 m.»;
e) l'art. 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 - 1. Al fine di migliorarne
l'efficienza energetica, i
veicoli o i veicoli
combinati che sono equipaggiati di
dispositivi
aerodinamici rispondenti ai
requisiti, di cui ai commi 2 e 3, e sono
conformi al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
28 aprile
2008 e successive
modificazioni, possono superare
le
lunghezze massime
previste all'allegato I, punto 1.1, allo
scopo di
permettere
l'installazione di tali dispositivi sulla parte posteriore
dei veicoli o dei
veicoli combinati. I veicoli o i veicoli combinati
equipaggiati di tali
dispositivi devono essere conformi
all'allegato
I, punto 1.5, e i superamenti della
lunghezza massima non
devono
comportare un aumento
della lunghezza di carico di tali veicoli o
veicoli combinati.
2. Prima dell'immissione
sul mercato, i
dispositivi aerodinamici,
di cui al comma
1, che superano 500 mm. di lunghezza, sono omologati
ai sensi delle
norme in materia di omologazione, di
cui al decreto
del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28
aprile 2008 e
successive modificazioni.
3. I dispositivi
aerodinamici, di cui al comma 1, devono soddisfare
le seguenti
condizioni operative:
a) ove sia a rischio la
sicurezza di altri utenti
della strada o
del
conducente, devono
essere piegati, ritratti
o rimossi dal
conducente;
b) il loro uso sulle
infrastrutture stradali urbane e
interurbane
deve tener conto
delle caratteristiche specifiche delle zone
in cui
il limite di velocita' e' inferiore o uguale
ai 50 km orari e in cui
e' piu'
probabile la presenza di utenti della strada vulnerabili;
c) il loro uso
deve essere compatibile
con le operazioni
di
trasporto
intermodali e,
in particolare, allorche' ritratti
o
piegati, non devono
superare di oltre 20 cm. la lunghezza massima
autorizzata.
4. Le disposizioni
dettagliate a garanzia di condizioni uniformi ai
fini
dell'attuazione del comma 3 sono
adottate dalla Commissione
europea.
5. Il comma 1 si applica
a decorrere dalla data di recepimento o di
applicazione delle
necessarie modifiche alle norme di cui al comma
2
e dopo
l'adozione delle disposizioni di cui al comma 4, a seconda del
caso.»;
f) l'art. 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 - 1. Allo scopo
di migliorare l'efficienza
energetica, in
particolare per quanto
riguarda le prestazioni aerodinamiche
delle
cabine, nonche' la
sicurezza stradale, i
veicoli o i
veicoli
combinati rispondenti ai
requisiti, di cui al comma 2, e conformi
al
decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
28 aprile
2008 e successive modificazioni, possono
superare le lunghezze
massime di cui
all'allegato I, punto 1.1, purche' la
loro cabina
fornisca prestazioni
aerodinamiche, efficienza energetica
e
prestazioni di sicurezza
superiori. I veicoli o i
veicoli combinati
equipaggiati di tali cabine
devono essere conformi all'allegato
I,
punto 1.5, e
i superamenti della
lunghezza massima non
devono
comportare un aumento
della capacita' di carico di tali veicoli.
2. Prima dell'immissione
sul mercato, i veicoli di cui al comma
1
sono omologati ai
sensi delle norme in materia di omologazione,
di
cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28
aprile 2008 e
successive modificazioni.
3. Il comma 1 si applica
a decorrere da tre anni dopo
la data di
recepimento o di applicazione
delle necessarie modifiche
degli
strumenti di cui al
comma 2, a seconda del caso.»;
g) dopo l'art. 10, sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis -
1. Il peso
massimo autorizzato dei
veicoli
alimentati
con combustibili alternativi
e'
quello indicato
all'allegato I, punti
2.3.1, 2.3.2 e 2.4. I
veicoli alimentati con
combustibili alternativi
devono rispettare anche i limiti
di peso
massimo autorizzato
per asse di cui all'allegato I, punto 3. Il peso
aggiuntivo
necessario per i
veicoli alimentati con
combustibili
alternativi e' definito in base
alla documentazione fornita
dal
fabbricante al
momento dell'omologazione del
veicolo interessato.
Tale peso aggiuntivo e' indicato nella
prova ufficiale richiesta
conformemente all'art. 6.
Art. 10-ter - 1. La
lunghezza massima, di cui all'allegato I, punto
1.1, ove applicabile in funzione dell'art. 9, comma 1, e la distanza
massima, di cui
all'allegato I, punto 1.6, possono essere superate di
15 cm. per
i veicoli o
i veicoli combinati
che effettuino un
trasporto di container
di 45 piedi di lunghezza o di casse mobili
di
45 piedi di lunghezza, vuoti o carichi, purche'
il trasporto stradale
del container o della
cassa mobile in
questione rientri in
un'operazione di trasporto
intermodale.
Art. 10-quater - 1. Entro il 27
maggio 2021, con
decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro
dell'interno ed il Ministro
dello sviluppo economico, sono adottate
le misure
specifiche per identificare e controllare
i veicoli o i
veicoli combinati in
circolazione che possono aver superato
il peso
massimo autorizzato,
al fine di assicurare
la conformita' con i
requisiti del presente
decreto. Tali misure possono
consistere in
sistemi
automatici collocati sulle
infrastrutture stradali o in
apparecchiature
di pesatura
installate a bordo
dei veicoli in
conformita' al comma 4. L'installazione
di apparecchiature di bordo
di pesatura non riguarda
i veicoli o
i veicoli combinati
immatricolati
in un
altro Stato membro.
I sistemi automatici
impiegati per constatare le
violazioni al presente
decreto ed
irrogare le sanzioni, devono
essere certificati. Se i
sistemi
automatici sono usati
esclusivamente a fini di
identificazione, non
e' necessario che siano
certificati.
2. Per ogni
anno civile, sono
svolti un numero
adeguato di
controlli del peso dei
veicoli o dei
veicoli combinati in
circolazione, proporzionato
al numero totale di veicoli ispezionati
ogni anno a livello
nazionale.
3. Le informazioni sulle
violazioni e sulle
sanzioni connesse al
presente articolo sono
scambiate con gli altri Stati membri, ai sensi
dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento
europeo
e del Consiglio.
4. Le apparecchiature di
pesatura installate a
bordo, di cui al
comma 1,
devono essere precise
e affidabili, pienamente
interoperabili e compatibili
con tutti i tipi di veicoli, al fine di
consentire la comunicazione, in
qualsiasi momento, dei
dati di
pesatura da un veicolo
in movimento alle autorita' competenti
cosi'
come al suo
conducente. Tale comunicazione e' effettuata attraverso
l'interfaccia definita dalle
norme CEN DSRC EN
12253, EN 12795,
EN
12834, EN 13372 e ISO 14906. Inoltre, tale comunicazione garantisce
che le autorita' competenti
possano comunicare e
scambiare
informazioni allo stesso
modo con i veicoli e i
veicoli combinati
immatricolati in
qualsiasi altro Stato
membro che utilizzano
le
apparecchiature
di pesatura
installate a bordo.
Ai fini della
compatibilita' con qualsiasi tipo di
veicolo, i sistemi di bordo dei
veicoli a motore
devono avere la capacita' di ricevere e trattare
i
dati
trasmessi da
qualsiasi tipo di rimorchio o
semirimorchio
agganciato al veicolo a
motore.
Art. 10-quinquies - 1.
Per il trasporto di container e casse mobili
lo speditore
consegna al vettore a cui affida il
trasporto di un
container o di una cassa
mobile una dichiarazione indicante
il peso
del container o
della cassa mobile trasportati,
e il vettore
e'
tenuto a fornire l'accesso
a tutta la
documentazione pertinente
fornita dallo
speditore su richiesta dei funzionari
incaricati al
controllo del rispetto
della masse di circolazione per la
verifica
dell'eventuale sovraccarico.
2. Con ulteriore decreto
del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti sono
disciplinate le modalita' di attuazione degli
obblighi
di cui al comma 1
ed in particolare sono individuati
gli schemi di
documentazione e le
informazioni minime ivi contenute.
Art 10-sexies - 1. Le
informazioni necessarie per quanto riguarda:
a) il numero di controlli effettuati
durante i due
anni civili
precedenti, e b) il
numero di veicoli o
di veicoli combinati
in
sovraccarico che sono stati
individuati sono trasmesse dal Ministero
delle infrastrutture
e dei trasporti alla Commissione
europea con
cadenza biennale e al piu' tardi
entro il 30
settembre dell'anno
successivo a quello in
cui si e'
concluso il biennio
interessato.
Tali informazioni possono formare parte delle informazioni
presentate
ai sensi
dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento
europeo e del
Consiglio.»;
h) l'Allegato I e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il
giorno successivo alla
sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 aprile 2017
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
e del Ministero
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
reg. n. 1, foglio n. 1805